DISEGNO DI LEGGE :MISURE DI PREMIALITA’ PER I COMUNI VIRTUOSI A.S. 2927

DISEGNO DI LEGGE :MISURE DI PREMIALITA’ PER I COMUNI VIRTUOSI A.S. 2927

DISEGNO DI LEGGE :MISURE DI PREMIALITA’ PER I COMUNI E PROVINCE VIRTUOSE AS 2927

d’iniziativa dei senatori STRADIOTTO, ANDRIA, ANTEZZA, BIANCO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BUTTI, CECCANTI, CHITI, DE LUCA,
DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, FISTAROL, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, LUSI, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MUSSO, Paolo ROSSI e THALER AUSSERHOFER

Il seguente disegno di legge si pone come obiettivo quello di istituire un meccanismo premiale in favore di quei comuni che si caratterizzano per la virtuosità della gestione economico-finanziaria ed amministrativa; a tali comuni sarà concessa maggiore autonomia e libertà, attraverso un patto di stabilità meritocratico.

Tale proposta prevede di dare, dunque, maggiore autonomia ai comuni e alle province, in cambio di una maggiore responsabilità da parte degli amministratori locali. Più nel dettaglio, tutti i comuni e le province che adottano iniziative per il dimezzamento del loro debito e che mantengano un costo della «politica» inferiore al 5 per cento delle proprie entrate saranno esentati dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
Attraverso un allentamento dei vincoli del patto di stabilità, il comune potrebbe accogliere più prontamente le richieste che ogni giorno il cittadino rivolge all’amministrazione: potenziare i servizi socio-assistenziali; effettuare il pagamento di tutti i lavori commissionati, risollevando le sorti di molte piccole aziende artigianali e commerciali locali e contribuendo fattivamente alla ripresa dell’economia locale; effettuare lavori e manutenzioni del territorio amministrato, dando nuove opportunità di lavoro.
Con l’approvazione di questo disegno di legge, il patto di stabilità non diventerebbe un vincolo uguale per tutti ma uno strumento volto ad «impegnare» gli enti locali meno virtuosi e più indebitati. A tal fine, è previsto che il patto di stabilità si applichi anche nei confronti di tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di evitare il crescente ricorso all’indebitamento da parte dei medesimi.


Nel merito, l’articolo 1 del presente disegno di legge considera virtuosi «i comuni che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 5 per cento»; sono, altresì, considerate virtuose «le province che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 3 per cento». Inoltre, l’articolo 1 non assoggetta ai parametri del patto di stabilità: a) i comuni che rispettano i parametri previsti dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extratributarie) del medesimo bilancio; b) le province che rispettano i parametri previsti dal comma 4 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui al titolo I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extra tributarie) del medesimo bilancio.
Ciò premesso, i promotori auspicano un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge, quale segno di grande responsabilità: infatti, attivarsi per attutire il peso del patto di stabilità sui comuni andrebbe a colpire l’indebitamento vero e permetterebbe di non soffocare i comuni virtuosi, generando per tale via maggiore ricchezza per i cittadini e per l’economia del proprio territorio.

DISEGNO DI LEGGE  A.S. 2927  MISURE DI PREMIALITA’ PER I COMUNI VIRTUOSI

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall’anno 2012, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assoggettati ai vigenti parametri del patto di stabilità.

2. A decorrere dall’anno 2012, non sono assoggettati ai vigenti parametri del patto di stabilità:

a) i comuni che rispettano i parametri previsti dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) del comma 3 dell’articolo 165 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) le province che rispettano i parametri previsti dal comma 4 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai Titoli I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) del comma 3 dell’articolo 165 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. A decorrere dall’anno 2012, sono altresì considerati virtuosi:
a) i comuni che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del Titolo I (Entrate tributarie) del comma 3 dell’articolo 165 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, inferiore al 5 per cento. Nelle spese per l’indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del sindaco, degli assessori e dei componenti il consiglio comunale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo;

b) le province che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del Titolo I (Entrate tributarie) del comma 3 dell’articolo 165 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, inferiore al 3 per cento. Nelle spese per l’indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del presidente della provincia, degli assessori e dei componenti il consiglio provinciale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo.

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