DECRETO LIBERALIZZAZIONI TESORERIA UNICA LE POLEMICHE DELLA LEGA SONO STRUMENTALI

DECRETO LIBERALIZZAZIONI TESORERIA UNICA LE POLEMICHE DELLA LEGA SONO STRUMENTALI

Misure per la tempestivita’ dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche’ disposizioni in materia di tesoreria unica (Art. 35 ).

LE POLEMICHE DELLA LEGA SONO STRUMENTALI: CON LA TESORERIA UNICA IL GOVERNO HA FATTO LA MOSSA GIUSTA IN QUESTO MODO RIESCE A TROVARE  LIQUIDITA’ NECESSARIA PER PAGARE I FORNITORI  SENZA AUMENTARE IL DEBITO PUBBLICO.

Leggiamo bene l’art 35  ed in particolare i commi 8 , 9 e 10  (evidenziati in rosso nell’allegato) e comprendiamo per quale motivo il Governo ha fatto questa scelta. 

Situazione : Oltre 60 Miliardi di ritardati pagamenti  in molti casi determinati dalle norme sul patto di stabilità, di fatto si tratta di un debito nascosto sotto il tappeto (situazione ereditata dal precedente Governo). 

Qual’era la necessità? La prima necessità è quella di sbloccare la situazione iniziando a pagare i fornitori di beni e servizi allentando i vincoli sul patto di stabilità. 

Qual’è il problema? le norme sul patto di Stabilità non sono solo un vincolo burocratico ma nel tempo hanno accumulato anche effetti finanziari. Ad esempio gli avanzi degli Enti Locali di fatto sono sulla carta. In quanto  la liquidità relativa a quelle poste di bilancio è già stata usata dallo Stato proprio in virtù della tesoreria unica vigente anche prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni. Quindi il problema del Governo è stato quello di trovare  liquidità senza emettere nuovi titoli di Stato e quindi senza ufficializzare debito ulteriore che andrebbe oltre ai 1.900 Miliardi di € di debito delle pubbliche amministrazioni. 

Qual’è la soluzione scelta dal Governo? Semplice: recuperare la liquidità giacente inutilmente (in quanto spesso bloccata dal patto di stabilità) nelle tesorerie dei diversi enti territoriali e accumularla tutta in un conto presso la tesoreria statale in modo da avere la liquidità per sbloccare 8,6 Miliardi di ritardati pagamenti senza dover emettere nuovi titoli di Stato. 

Cosa cambia per gli Enti Locali: Praticamente nulla i pagamenti ordinati dall’ente territoriale non vengono eseguiti dalla tesoreria comunale ma dalla tesoreria statale. Certo gli enti territoriali non possono più fare alcune operazioni finanziare (alcune molto discutibili) . Vi erano , ad esempio, comuni che avevano lasciato quella liquidità alle Banche sottoscrivendo dei conti a pronto termine. 

Cosa devono chiedere gli enti Territoriali? Innanzitutto comprendere che questa misura è una mossa intelligente che permette di iniziare a sboccare il fenomeno dei ritardati pagamenti. Gli Enti territoriali invece di lamentarsi devono chiedere che in cambio venga allentato il patto di stabilità. Infatti grazie a questa rinuncia di autonomia viene creata una disponibilità di liquidità nella tesoreria statale e in cambio gli Enti potrebbero chiedere con forza un allentamento del  patto di Stabilità . 

Chi subisce la maggiore penalizzazione? In questo caso le Banche. 

Marco Stradiotto

  

Allegato Art. 35  Decreto liberalizzazioni

Misure per la tempestivita’ dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche’ disposizioni in materia di tesoreria unica

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l’anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”. Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita’ nazionale, peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L’importo di cui alla presente lettera puo’ essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita’ di assegnazione nonche’ le modalita’ di versamento al titolo IV dell’entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita’ di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all’estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita’ nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e’ accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le medesime modalita’ di cui alla circolare n.38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2011, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato, per l’anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell’art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ soppressa.

3. All’onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

4. Inrelazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa sull’energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l’aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all’Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita’ organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, acondizione che sia comunque assicurata la neutralita’ finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall’articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita’ organizzativa e la continuita’ delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell’organo di vertice di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche’ per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell’organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e’ soppresso.

8. Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e’ sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilita’ dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita’ liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita’ speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita’ speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita’ speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

11. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato l’articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all’adozione del bilancio unico d’Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilita’ dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. Adecorrere dall’adozione del bilancio unico d’Ateneo, le risorse liquide delle universita’, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma8 inessere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.Se le parti non raggiungono l’accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

 

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